Statuto
"Fondazione Dino Agostini"
Allegato "A" al n. 1690/1268 di rep.
Art. 1 - Denominazione
A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione Dino Agostini
Art. 2 - Sede
La Fondazione ha sede in Roma, attualmente presso l' A.N.CO.T. - Associazione Nazionale Consulenti Tributari in Via La Spezia, 74; potrà operare anche in altri luoghi, in Italia ed all'estero.
Art. 3 - Scopi
La Fondazione, non ha scopo di lucro, è apolitica ed intende promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione ed informazione, studi e convegni in campo fiscale giuridico, economico ed amministrativo d'interesse della professione di Consulente Tributario ed Aziendale in campo nazionale ed internazionale.
Art. 4 - Attività
Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, la Fondazione intende:
- sostenere e promuovere iniziative volte alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica e sociale anche al fine di incentivare lo sviluppo di una nuova cooperazione e sinergia fra Professionisti;
- promuovere, sviluppare e sostenere finanziariamente le attività didattiche, formative e di ricerca per la preparazione e l'aggiornamento professionale del Consulente Tributario, anche avvalendosi di consulenze esterne;
- collaborare con il mondo scolastico ed universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca, nonché premi in Italia ed all'estero, nelle materie economiche, commerciali e tributarie, da assegnare con modalità previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;
- effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dall'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali in forma scritta ed audiovisiva (con l'esclusione di giornali quotidiani) anche al fine di pubblicare, in tutto od in parte, i risultati dell'attività di ricerca o di singoli studi;
- pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale ed in particolare pubblicare e distribuire la Rivista "FTP - Formazione Tributaria Permanente";
- istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari ed altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie fiscali, giuridiche, economiche, della gestione amministrativa e contabile;
- organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio nazionali ed internazionali;
- organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, sviluppando rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, col mondo scolastico ed universitario in Italia ed all'estero.
La Fondazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative, atti ed attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio d'Amministrazione riterrà utili per il conseguimento degli scopi istituzionali suindicati.
Potrà, inoltre, richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e genere sia pubblici che privati; concludere accordi e convenzioni, contratti per. prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura; acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni anche straniere.
Art. 5 - Durata
La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato o comunque fino ad esaurimento degli scopi istituzionali.
Art. 6 - Patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), indicato nell'atto costitutivo della Fondazione medesima e versato dall'Ente fondatore.
Lo stesso verrà aumentato ed alimentato da successivi contributi dell'Ente fondatore, da contributi (in termini di apporto scientifico e non) di Consulenti Tributari e da contributi pubblici o di Organismi sovranazionali e internazionali, di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e lasciti, da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio d'Amministrazione delibererà di destinare a Patrimonio.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.
La Fondazione destinerà al conseguimento degli scopi istituzionali:
- i proventi reddituali derivanti dal suo Patrimonio;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste agli artt. 3 e 4.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30 aprile dell'anno successivo e quello preventivo entro il 30 aprile dello stesso anno. Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi a discrezione del Presidente.
Fino all'approvazione del bilancio preventivo l'amministrazione proseguirà secondo i principi dell'anno precedente, salvo il primo esercizio.
Art. 7 - Fondatori
Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è l'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) che nell'atto costitutivo provvederà a nominare i Membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione,
Possono successivarnente aderire alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni e fondazioni che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi o in altre forme, sono ritenute idonee dal Fondatore, con giudizio di ammissione inappellabile e insindacabile.
Nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio d' Amministrazione, può essere conferita, ad Enti o persone che svolgano od abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le sue iniziative, la qualifica di Benemerito.
Art. 8 - Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.
E' prevista la creazione di un comitato scientifico e di un comitato di onore internazionale.
La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro anni.
Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
Art. 9 - Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta dal fondatore nell'atto costitutivo ed è di diritto membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione. In seguito, il Presidente della Fondazione verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e con il gradimento del Fondatore.
La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con le cariche degli organi istituzionali dell'A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari).
Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le pubbliche autorità.
Egli svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
- promuove e regola l'attività della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio d'Amministrazione i membri del Comitato Scientifico;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
- predispone le Relazioni sulla politica culturale, i programmi e le attività realizzate dalla Fondazione;
- attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne propone le modifiche qualora si renda necessario;
- può affidare particolari incarichi a membri del Consiglio d'Amministrazione e nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.
Il Fondatore potrà nominare un Presidente Onorario della Fondazione che si sia distinto per particolari meriti scientifici e attività svolte a favore della categoria..
Il presidente Onorario potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che avrà una funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione, A tal fine la scelta della persona che potrà ricoprire tale ufficio potrà e dovrà riguardare esclusivamente persone che, per notorietà e qualità umane e professionali, siano in grado di assolvere ad una funzione di pura immagine esterna della Fondazione.
Art. 10 - Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Fondatore. E' composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, sempre e comunque di numero dispari ed è cosi nominato:
- in caso di tre membri, due sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e uno dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
- in caso di cinque membri, tre sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e due dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
- in caso di sette membri, cinque sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO,T. e due dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
- in caso di nove membri, sei sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e tre dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.;
- in caso di undici membri, sette sono nominati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e quattro dall'Assemblea Nazionale A.N.CO.T.
La carica di Consigliere è incompatibile con le cariche nazionali A,N.CO.T..
Tra i membri del Consiglio d'Amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un Vicepresidente che ha funzioni vicarie del Presidente ed un Segretario. Per la prima volta il Vicepresidente ed il Segretario sono nominati su proposta del Consiglio Nazionale del Fondatore. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
I membri del Consiglio decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale A.N.CO.T. e possono essere revocati dal Consiglio Nazionale A.N.CO.T. in caso di gravi inadempienze statutarie, su parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Sorveglianza A.N.CO.T., o per condanne penali passate in giudizio.
Spettano al Consiglio d'Amministrazione i poteri per la gestione dell'ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria Amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione, in particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione:
- deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione ed approvare i programrnì su proposta del Presidente;
- approvare eventuali Regolamenti;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
- autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
- deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
- deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
- nominare il Presidente;
- nominare, su proposta del Presidente il Vicepresidente ed il Segretario;
- nominare e revocare, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Fondatore.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.
Art. 11 - Riunioni del Consiglio d'Amministrazione
Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono convocate dal Presidente di norma, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Il Presidente deve comunque convocare una riunione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di aprile per gli adempimenti di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale articolo, nel qual caso la riunione dovrà essere convocata entro il nuovo termine.
Il Presidente deve altresi provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno; l'avviso va comunicato agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo raccomandata a.r., fax e/o e-mail. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno due giorni prima con telegramma, telefax od in altra forma idonea ad un sollecito invio ed a consentire una sicura prova dell'avvenuta trasmissione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico, nonché persone competenti, anche se estranee alla Fondazione.
Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione dei bilanci parteciperanno i membri del Collegio dei Revisori. Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero del Vicepresidente o di chi presiede la riunione.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.
Di tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.
I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiscono un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione e col Presidente della Fondazione e potrà fornire indicazioni, pareri e quanto necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività.
Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le più autorevoli figure accademiche ed imprenditoriali.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere rinomiriati.
Art.13 - Comitato d'onore internazionale
Il titolo di membro del Comitato d'onore internazionale è attribuito dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Fondatore a personalità che rendono o abbiano reso servigi altamente meritevoli alla Fondazione o che le apportino il loro prestigio morale.
Il Comitato d'onore internazionale, se costituito, è presieduto dal membro anziano che, all'occorrenza, provvede alla sua convocazione con funzioni di proposta al Consiglio d'Amministrazione su nuove iniziative che la Fondazione potrebbe intraprendere.
Alle riunioni del Comitato d'onore internazionale prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione ed un rappresentante del Comitato Scientifico.
Art. 14 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dal Fondatore; essi durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.
Il Fondatore designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori:
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;
- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- relaziona periodicamente il Consiglio d'Amministrazione sui risultati dei controlli eseguiti.
I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci ed hanno facoltà di partecipare alle altre riunioni dello stesso consiglio.
Art. 15 - Compensi ed indennità
Per le cariche ricoperte nella Fondazione spettano compensi o indennità secondo i criteri e le misure stabilite all'atto di nomina.
Art. 16 - Soci Benemeriti
Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari svolgendo un ruolo di sostegno particolarmente rilevante.
Art. 17 - Vigilanza
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti.
Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
Ove non stabilito altrimenti, spetta il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.
In caso di scioglimento della Fondazione per esaurimento degli scopi o d'impossibilità ad attuarli, nonché in qualsiasi caso previsto dalla legge, i beni della stessa saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità della Fondazione. Verificandosi una causa di scioglimento ed addivenendo alla liquidazione della Fondazione, verrà nominato un Liquidatore, designato dal Fondatore, cui saranno conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari alla liquidazione stessa.
Art. 19 - Disposizione finale
Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicano le misure del Codice Civile e delle altre leggi in materia.