COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

LOTTA AL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


Il decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha finalmente istituito il registro dei titolari effettivi (il registro sarà composto da due sezioni: 1. Sezione autonoma - 2. Sezione speciale) un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettive delle persone dotate di personalità giuridica: S.R.L. - S.P.A. - S.A.P.A. - SOCIETA’ COOPERATIVE, delle persone giuridiche private: FONDAZIONI e ASSOCIAZIONI riconosciute, e TRUST produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e Istituti Giuridici affini.

Sono escluse da questo obbligo le Società di persone (società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

Per quanto sopra esposto gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese.

COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO

Il D.Lgs 231/2007 all’art. 20 stabilisce che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro.

  1. Il primo criterio è quello dell’assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale.

  2. Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società e cioè:

    • controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

    • controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria

    • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante

  3. Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Si ricorda che nei TRUST la figura del titolare effettivo è definita dall’art. 22 del D.lgs. 231/2007, che identifica i titolari effettivi in tutte le persone che sono coinvolte nel trust, quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Pur mancando ad oggi ancora le istruzioni operative possiamo anticipare che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione.

Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come già anticipato, l’amministratore il quale quindi dovrà individuare il/i titolare/i effettivo/i.

Una volta che il MISE pubblicherà il provvedimento, il sistema di comunicazione diventerà operativo e i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi avranno 60 giorni per procedere all’inoltro dell’autodichiarazione al Registro delle Imprese.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data dell’atteso provvedimento, dovranno procedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.

I Trust e gli istituti giuridici affini invece entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, devono essere comunicate antro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione.

IMPORTANTE

Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, se non già la possiedo, di firma digitale.

SOGGETTI CHE POTRANNO ACCEDERE AL “REGISTRO DEI TITOLARI”

  • Le autorità pubbliche potranno, in genere, consultare entrambe le sezioni del registro;
  • I soggetti obbligati alla identificazione della clientela, ai sensi del D.lgs. 231/2007, potranno consultare entrambe le sezioni del registro ai fini della verifica della clientela ciò, previa procedura di accreditamento;
  • L’accesso di altri soggetti è consentito perché rispettino determinate condizioni e in particolari circostanze, come previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022.

SI CONSIGLIA

In vista di questo nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro Imprese e sicuramente del poco tempo che sarà concesso dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si consiglia a tutti i soggetti obbligati di istituire sin d’ora un fascicolo “Titolare Effettivo” nel quale conservare la documentazione relativa all’individuazione del titolare effettivo, corredato da una richiesta scritta al titolare effettivo stesso, per la conferma dei suoi dati.

 

 

Lì 19/10/2022

 

Approfondimento Fondazione Dino Agostini a cura del Dott. Maurizio Natali.
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“Approfondimento”

 

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